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Il Comune esegue controlli per verificare che i contribuenti, abbiano pagato quanto dovuto per imposte e tasse.
Se viene rilevata un’irregolarità, l’ufficio invia al contribuente un avviso di accertamento per informarlo del debito e indicare l'importo da pagare, comprensivo di sanzioni e interessi.
Dal 30 aprile 2024, per situazioni particolari, prima di emettere l’accertamento vero e proprio il Comune deve inviare al contribuente uno “schema di atto”, cioè anticipargli i contenuti dell’accertamento che sarà emesso ufficialmente 60 giorni dopo la data della notifica e garantire così il suo diritto al contraddittorio, cioè ad approfondire la propria posizione tributaria e/o replicare. 
Dopo aver ricevuto lo schema d’atto, infatti, il contribuente entro 60 giorni può:

  • presentare eventuali controdeduzioni, cioè rispondere per presentare nuovi elementi o dati rispetto a quelli esposti nello schema e noti al comune;
  • accedere agli atti del fascicolo;
  • chiedere di essere convocato.

Solo dopo 60 giorni dal ricevimento dello schema d'atto, il Comune emetterà l’avviso di accertamento.

PER QUALI ATTI IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AL CONTRADDITORIO?

Il contribuente ha diritto al contradditorio, e quindi riceve prima lo schema d’atto, per situazioni in cui la determinazione della base imponibile NON si basa su criteri oggettivi, e quindi la determinazione della violazione può risultare in modo non certo e preciso o in via presuntiva,dando luogo a valutazioni/interpretazioni.
Il diritto al contraddittorio invece è precluso quando il Comune accerta la violazione basandosi su elementi oggettivi e dati nella disponibilità del Comune (per es. il calcolo dell’imposta basato sulla rendita catastale di un immobile), oppure quando esiste pericolo motivato e fondato per la riscossione.
In questi casi il contribuente riceve direttamente l’accertamento, non preceduto dallo schema di atto.

Per approfondire e individuare nel dettaglio i casi soggetti  ad invito al contraddittorio e quelli esclusi, si suggerisce la lettura dell’art. 5 del Regolamento generale delle entrate tributarie.


Di seguito è possibile visionare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

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